1. Con il presente documento la Banca d'Italia intende fornire indicazioni operative ai soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, previsto dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197. Il lavoro è stato condotto con il significativo contributo dell'associazione Bancaria Italiana.
L'iniziativa si propone di facilitare il compito che il sistema bancario e finanziario è chiamato ad assolvere. L'indicazione di linee di comportamento omogenee potrà ridurre i margini di incertezza rimessi alle valutazioni soggettive e discrezionali, contribuendo al contenimento degli oneri e alla massimizzazione dei risultati; essa potrà impedire altresì che malintesi meccanismi concorrenziali conducano a un minore rispetto degli obblighi di legge.
Il documento costituisce una riedizione della prima versione del gennaio 1993 e tiene conto delle innovazioni normative intervenute, con particolare riferimento alla modifica del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis del codice penale da parte della legge 9 agosto 1993, n. 328 e all'emanazione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385); tiene inoltre conto delle esperienze acquisite sul piano interno e internazionale sul fenomeno del riciclaggio e dell'azione di confronto e sensibilizzazione svolta nei riguardi degli intermediari.
Nella fase di prima applicazione della normativa è risultato necessario procedere da parte degli intermediari ad una diffusa opera di formazione del personale, di predisposizione delle procedure applicative e di apprestamento dei sistemi di controllo interno.
I comportamenti degli intermediari e, in particolare, dei singoli operatori, debbono essere improntati ad una piena adesione all'obbligo di collaborazione attiva. La doverosità di tale collaborazione, oltre a trovare rispondenza nello specifico regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 197/91, discende dai principi di prudenza e correttezza che devono costantemente ispirare il comportamento degli intermediari.
2. ll primo gennaio 1994 è entrato in vigore il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; nel nuovo quadro normativo gli intermediari dispongono di un'ampia autonomia nelle scelte di gestione e si confrontano liberamente sul mercato.
La Banca d'Italia, nella verifica degli assetti organizzativi e gestionali dei soggetti vigilati, attribuisce particolare importanza alla predisposizione di adeguate misure interne atte ad evitare ogni coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Tali misure contribuiscono ad assicurare una gestione sana e prudente e, dunque, la stabilità stessa degli intermediari.
Rispetto alla clientela l'adozione di politiche aziendali coerenti con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio rappresenta una garanzia di affidabilità e di stabilità degli intermediari. Le scelte aziendali potranno essere adeguatamente esplicitate quale rilevante aspetto nella presentazione sul mercato e nel colloquio con la propria clientela. In tale logica gli oneri connessi all'assolvimento dei compiti in materia di antiriciclaggio, consentendo anche una migliore conoscenza della clientela, possono tradursi in nuove opportunità di sviluppo dell'attività aziendale.
3. Nella prima parte del documento viene descritto l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche alla luce della modifica del reato di riciclaggio, e i riflessi di tale obbligo sulla professione bancaria e finanziaria, nonché sulla struttura degli intermediari.
Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici oggettivi di anomalia, in presenza dei quali occorre prestare particolare attenzione all'operazione e valutare se debba procedersi alla segnalazione all'autorità di Polizia. Per questa parte si è tenuto conto di analoghe iniziative adottate in altri Paesi europei e ciò anche per rendere omogenee le normative e i comportamenti degli intermediari e per favorire l'adozione di una comune linea di difesa contro il riciclaggio.
Nella terza parte viene richiamata l'importanza che assume la disponibilità presso gli intermediari di evidenze relative alla clientela e la predisposizione di idonei strumenti organizzativi, anche di natura informatica, che il personale possa utilizzare nel processo di valutazione delle operazioni sospette.
La difesa dell'integrità degli intermediari bancari e finanziari da ogni forma di coinvolgimento in operazioni che originano da attività criminose costituisce un aspetto della tutela dell'autonomia degli intermediari che ha costantemente ispirato l'ordinamento e l'attività di supervisione bancaria e finanziaria. Essa rappresenta un'esigenza che deve essere prioritariamente soddisfatta per motivi di interesse pubblico e per la stabilità del sistema dell'intermediazione.
Il rispetto generalizzato delle regole poste a presidio dell'integrità degli intermediari evita, altresì, che si realizzino effetti distorsivi della concorrenza.
La Dichiarazione di principi di Basilea, adottata il 12 dicembre 1988 dai rappresentanti delle Banche centrali dei Paesi più industrializzati, riaffermava la centralità di tale tutela e sollecitava l'osservanza, oltre che delle leggi, anche dei fondamentali principi etici e deontologici, collocandosi così in una prospettiva più ampia rispetto alle prescrizioni formali delle norme.
Nella nota illustrativa con cui la Banca d'Italia ha accompagnato la diffusione della Dichiarazione presso il sistema bancario veniva sottolineato, fra l'altro, che motivi di preminente interesse generale dovrebbero indurre le banche, allorché acquisiscano consapevolezza di fatti di riciclaggio, ad attivare d'iniziativa la collaborazione con gli organi investigativi.
Nel maggio 1989 un Accordo Interbancario promosso dall'Associazione di categoria recepiva le indicazioni della Dichiarazione di Basilea, a testimonianza della rispondenza dell'azione antiriciclaggio ad un interesse di autotutela degli intermediari.
Alla Dichiarazione di principi di Basilea hanno fatto seguito le iniziative del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI), fondato nel luglio 1989 dai governi dei Paesi più industrializzati allo scopo di studiare le misure di contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nel sistema finanziario.
Sul piano delle iniziative internazionali vanno menzionate altresì la Convenzione ONU di Vienna del dicembre 1988 sulla lotta al traffico della droga, la Conferenza del Consiglio d'Europa di Strasburgo del novembre 1990 e, soprattutto, la direttiva CEE del 10 giugno 1991 volta a rendere cogente in tutta l'area comunitaria l'applicazione di criteri omogenei nell'azione di contrasto al riciclaggio.
Negli ultimi tempi numerosi Paesi hanno adottato misure intese a preservare l'attività economica e, in particolare, l'intermediazione bancaria e finanziaria dal coinvolgimento nei traffici illeciti della criminalità organizzata.
In Italia la normativa antiriciclaggio ha preso origine, sul finire degli anni settanta, dall'introduzione del reato di riciclaggio e dalla previsione dell'obbligo per gli Uffici della Pubblica amministrazione e per le banche di registrare i dati relativi alle operazioni in contante di importo superiore a L. 20 milioni.
L'impianto normativo si è consolidato con l'emanazione delle leggi n. 55 del 1990 e n. 197 del 1991. Quest'ultima, in particolare, ha esteso a tutti gli intermediari finanziari i medesimi obblighi di identificazione e registrazione della clientela per ogni operazione che comporta movimentazione di mezzi di pagamento per importi superiori a L. 20 milioni (art. 2) e, correlativamente, ha vietato di trasferire denaro contante o titoli al portatore per importi superiori al predetto limite, se non tramite gli intermediari abilitati (art.1).
L'art. 3 della legge 197/91, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva comunitaria del 10 giugno 1991, ha posto altresì l'obbligo a carico degli intermediari di segnalare all'Autorità di Polizia le operazioni che possano ritenersi effettuate con denaro proveniente dai reati indicati nell'art. 648 - bis del codice penale. La violazione dell'obbligo di segnalazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione (art. 5, 5° comma, della legge 197/91).
L'innovazione, costituita dall'art. 3 della legge 197, è importante in quanto gli intermediari, che in precedenza erano impegnati essenzialmente ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte delle autorità, vengono ora chiamati a partecipare alla lotta al riciclaggio con un ruolo più pregnante di collaborazione attiva.
La scelta legislativa risulta direttamente collegata non solo alla capacità professionale degli intermediari, ma anche al patrimonio informativo che essi detengono sul conto della clientela. La valutazione del grado di anomalia di un'operazione deve infatti necessariamente avvenire con riferimento alle caratteristiche del cliente che la effettua.
L'applicazione dell'art. 3 della legge 197/91 richiede di prestare particolare attenzione nei rapporti con la clientela e di affinare la sensibilità a cogliere eventuali elementi di sospetto nelle operazioni che vengono richieste, avvalendosi dell'attitudine professionale a conoscere e valutare i clienti.
La collaborazione attiva si fonda sostanzialmente su quelle specifiche valutazioni che sono di norma effettuate dagli intermediari come supporto alla decisione di accettare la relazione di affari. In questo senso la collaborazione attiva rappresenta una espressione delle componenti tipiche della loro cultura e della loro professionalità, ispirata ai principi di deontologia enunciati nella Dichiarazione di Basilea.
Le operazioni dovranno essere valutate sulla base degli elementi a disposizione; ciò esclude che gli intermediari debbano farsi carico di attività investigative, le quali rimangono di esclusiva competenza delle forze di polizia e degli altri organismi istituzionalmente incaricati di svolgerle. La segnalazione non assume il carattere della denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma costituisce una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini.
Gli intermediari possono rifiutarsi di accettare operazioni o mantenere rapporti che ritengano anomali. Il carattere imprenditoriale dell'attività di intermediazione e la natura privata dei soggetti che la svolgono inducono a riconoscere piena autodeterminazione nella materia. A questa indicazione conduce la stessa ratio complessiva della legge 197 che, nella sostanza, mira a prevenire il coinvolgimento degli intermediari in fatti di riciclaggio.
Uno dei motivi di incertezza riscontrati nell'applicazione del citato articolo 3 era rappresentato dalla difficoltà di ricondurre, nella maggior parte dei casi, la provenienza del denaro ad una delle quattro ipotesi previste come reati-base del riciclaggio dall'art. 648 bis c.p. (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e traffico di droga).
Quest'ultimo articolo è stato modificato dalla legge 9 agosto 1993, n. 328 che ha dato attuazione alla Convenzione di Strasburgo del 1990. Nella nuova formulazione costituisce riciclaggio la sostituzione o il trasferimento di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da "tutti i delitti non colposi" ovvero il compimento, in relazione ad essi, di altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Di conseguenza ricadono oggi nell'obbligo di segnalazione stabilito dall'art. 3 della legge 197 anche le operazioni che destino il sospetto di aver origine in fatti di usura. Su questo tema si rende necessaria un'attenta riflessione da parte degli operatori bancari e finanziari, chiamati a collaborare attivamente per arginare tale fenomeno di illegalità adottando, a tal fine, le più efficaci politiche gestionali.
L'allargamento dei reati-base a tutti i delitti non colposi solleva l'operatore dalla necessità di effettuare valutazioni in ordine alla specifica fonte illecita delle ricchezze riciclate, posto che l'ampia categoria ora prevista tende a ricomprendere le fattispecie penalmente rilevanti che danno luogo a significativi proventi illeciti. D'altro canto l'oggetto dell'operazione non deve necessariamente coincidere con ciò che proviene in via diretta e immediata dal reato, ma è sufficiente la possibile provenienza economica dei valori e delle utilità dai reati menzionati.
La nuova formulazione dell'art. 648 bis c.p. conferma quindi la raccomandazione contenuta nella versione del presente documento diffusa nel gennaio del 1993, di interpretare in senso ampio e non formale il collegamento tra l'obbligo di segnalazione e l'indicazione dei reati che stanno alla base della fattispecie di riciclaggio. E oggi ancor più chiaro come il compito dell'operatore, in sede di valutazione della sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione, verte essenzialmente sulla percezione dell'operazione anomala in relazione alle caratteristiche del richiedente.
Tutto ciò è coerente con l'impostazione della norma che collega l'obbligo di segnalazione all'esistenza di un sospetto, anziché di una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.
La legge 197/91 tutela la segretezza che deve circondare la notizia dell'operazione sospetta di riciclaggio, sanzionando penalmente la sua diffusione presso soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3 come destinatari delle segnalazioni.
E' fortemente avvertita altresì l'esigenza di tutelare la segretezza della fonte della notizia anche dopo la segnalazione alle Autorità inquirenti.
L'attuale formulazione dell'art. 3 della legge 197/91 si limita a stabilire che la segnalazione sia trasmessa a determinate Autorità di Polizia, senza esprimersi in ordine all'eventuale utilizzo processuale della medesima. Si può, peraltro, ritenere che il trattamento della segnalazione vada disgiunto da quello della "notitia criminis"; la prima, infatti, per la sua natura di atto pre-investigativo non è assimilabile a una denuncia atta a promuovere un procedimento penale.
In tale direzione si muovono ipotesi di modifica della normativa che, attraverso una precisazione delle fasi dell'iter procedurale, si propongono l'obiettivo di prevedere in modo esplicito che la funzione della segnalazione si esaurisca nella fase preliminare a quella processuale.
Le disposizioni dettate dall'art. 3 hanno come destinatari gli intermediari bancari e finanziari e il personale dipendente.
La seconda parte del presente documento contiene una casistica esemplificativa degli indici di anomalia delle operazioni ed è destinata prevalentemente al personale che ha rapporti diretti con gli utenti, che segue l'andamento delle relazioni e che dà esecuzione alle operazioni richieste. L'obbligo posto dalla legge fa affidamento sulla sensibilità del personale addetto ai singoli punti operativi, che ha il compito di attivare il soggetto abilitato ad inoltrare la segnalazione (titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato); quest'ultimo ha la responsabilità di compiere una valutazione globale sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili sul conto del cliente, comprese le evidenze desumibili dall'archivio informatico delle operazioni soggette a registrazione.
Il presente documento dovrà pertanto essere divulgato ed opportunamente illustrato al personale della struttura operativa e periferica, per agevolare l'individuazione dei casi di possibile anomalia sulla scorta delle indicazioni contenute nella parte seconda.
Gli intermediari dovranno approfondire la conoscenza della clientela, delle sue caratteristiche economiche, delle sue esigenze finanziarie.
Il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla legge 197 richiede che la valutazione e la selezione della clientela - strettamente connaturate all'attività degli intermediari - siano esercitate anche al fine di individuare le operazioni potenzialmente ricollegabili ad attività illecite.
Ciò non richiede modifiche degli assetti organizzativi, gestionali e regolamentari, né la creazione di strutture e programmi radicalmente nuovi, bensì l'adeguamento delle discipline interne e la messa a punto di procedure operative e di controllo per una più attenta valutazione delle relazioni intrattenute con la clientela e delle operazioni eseguite.
Condizione necessaria per agevolare l'individuazione e l'isolamento dei fatti di riciclaggio è che gli intermediari improntino a fiducia e spirito collaborativo i rapporti con gli utenti e che questi ultimi assicurino la piena trasparenza delle singole relazioni d'affari.
All'utente si richiede di esplicitare con assoluta trasparenza le motivazioni economiche sottostanti alle operazioni eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si iscrivono.
L'instaurarsi del rapporto rappresenta l'esito di un accurato processo di valutazione relativo all'utente. Essere cliente di un intermediario deve costituire un valore socialmente apprezzato come indice di provata considerazione nella comunità degli affari. Poter operare con un intermediario rappresenta, quindi, un elemento qualificante dell'attività svolta.
Ne deriva un impulso per il cliente a farsi riconoscere dalla banca, non solo mediante una corretta identificazione anagrafica, ma esibendo anche le credenziali di integrità che sono il presupposto per una proficua e corretta operatività.
L'intermediario deve adoperarsi per instaurare comunicazioni a due sensi con il cliente in un clima di reciproca fiducia.
La clientela deve conseguentemente essere informata circa gli obblighi introdotti dalla normativa antiriciclaggio e gli obiettivi che questa si prefigge. Essa è chiamata a dimostrare spirito di collaborazione accettando le prescritte procedure di identificazione e corrispondendo alle richieste di chiarimenti e di informazioni.
L'osservanza di tali canoni di comportamento vale sia per la clientela che chiede di ottenere affidamenti, sia per quella che deposita disponibilità ed immette pertanto nei circuiti finanziari i proventi delle proprie attività.
L'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio richiede un'attenta e capillare opera di addestramento e di formazione del personale.
L'attività di qualificazione del personale - espressamente prevista dall'art. 3 - dovrà rivestire carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dagli intermediari.
Un supporto per questa azione potrà essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace, con l'obiettivo di pervenire ad una matura coscienza del compito che gli intermediari devono adempiere.
Particolare cura deve essere riservata a sviluppare la specifica preparazione del personale che è a più diretto contatto con gli utenti.
La legge 197 richiama gli organi di controllo degli intermediari (collegio sindacale, ispettorato interno) a dedicare specifica attenzione agli adempimenti antiriciclaggio nell'esercizio dell'ordinaria azione di sorveglianza sulla gestione aziendale.
L'art. 10 della legge 197/91, riformulato dall'art. 156, comma 1 del d. Lgs. 385/93, fa obbligo al collegio sindacale degli intermediari abilitati (così riferendosi ai soggetti indicati nell'art. 4 della medesima legge 197) di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e di trasmettere, entro dieci giorni, al Ministro del Tesoro gli accertamenti e le contestazioni concernenti le violazioni in materia. L'omessa trasmissione costituisce reato punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
A tal fine il collegio sindacale dovrà predisporre programmi di accertamento e specifiche tecniche di riscontro per verificare l'osservanza della normativa antiriciclaggio e, in particolare, dell'art. 3; oggetto di controllo sarà anche la rispondenza delle misure organizzative adottate, con specifico riferimento all'adeguatezza delle procedure interne e alla formazione del personale.
E' importante che vengano instaurati opportuni collegamenti con altri organi di controllo, quali gli ispettorati interni, in modo da rafforzare l'efficacia della complessiva azione di sorveglianza.
In questo quadro assume rilievo l'affidabilità delle procedure di acquisizione ed elaborazione delle informazioni sulla clientela, che dovranno essere oggetto di adeguata attività di auditing.
Inoltre, un altro aspetto su cui prestare attenzione riguarda l'ipotesi in cui singole filiali di intermediari richiedano alla propria sede centrale approvvigionamento di contante o presentino transazioni in contante per importi molto superiori alle esigenze presumibili in base alle caratteristiche dell'area di insediamento e della clientela servita.
In un contesto caratterizzato da un continuo arricchimento della gamma degli intermediari, la legge 197/91 ha esteso gli adempimenti antiriciclaggio all'intero sistema finanziario, chiudendo quei varchi alla penetrazione criminale che potevano essere rappresentati dai soggetti non regolamentati.
Conseguentemente, le presenti "Indicazioni operative" - pur essendo dirette in via principale alle banche e agli altri soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia - delineano forme di comportamento e criteri operativi riferibili alla generalità degli intermediari; solo l'assunzione di regole uniformi di comportamento consente, infatti, di salvaguardare il sistema finanziario dall'inquinamento connesso al fenomeno del riciclaggio e di evitare alterazioni nelle condizioni di concorrenza e nel funzionamento dei mercati.
Può risultare opportuno che per le singole categorie di intermediari finanziari vengano elaborate indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette, riferite allo specifico segmento di attività. Tali indicazioni andrebbero coordinate con quelle contenute nel presente documento, affinché possano applicarsi in via complementare.
L'applicazione generalizzata della disciplina antiriciclaggio a tutti gli intermediari operanti sui mercati finanziari si è realizzata di pari passo con la loro sottoposizione a forme di vigilanza o di controllo da parte delle autorità amministrative, graduate in funzione della rilevanza dell'attività esercitata. L'ordinamento richiede per lo svolgimento di ogni forma di attività finanziaria il rispetto di regole e di requisiti minimali, nonché l'iscrizione in albi o elenchi. il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato penalmente dalle diverse fattispecie di abusivismo.
La regolamentazione di tutte le imprese operanti sui mercati finanziari assume specifica importanza per la disciplina antiriciclaggio, attesa la caratteristica dei soggetti abusivi di costituire terreno privilegiato per le diverse forme di patologia, tra le quali, in particolare, l'usura.
L'art. 3 della legge 197/91 stabilisce l'obbligo di segnalare le operazioni che destano sospetto, muovendo dalla considerazione sia dei connotati oggettivi delle stesse (caratteristiche, entità, natura) in relazione ai profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta), sia di ogni altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate.
Il metodo valutativo richiesto dal legislatore muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione è di per sé neutra e quindi non consente di individuarne le finalità sottostanti.
Operazioni che - per importo, modalità, destinatario, localizzazione territoriale - sono normali se effettuate da un utente con determinate caratteristiche economico-patrimoniali, possono risultare ingiustificate se richieste da un altro operatore. Allo stesso modo, operazioni in linea con la capacità economica e l'attività svolta dall'utente possono risultare anomale alla luce di altre notizie che l'intermediario possieda a ragione delle funzioni esercitate.
è dunque dalla considerazione complessiva di tutti gli elementi a disposizione dell'intermediario che deve scaturire la valutazione dell'operazione ai fini della segnalazione. Essa discende da una ponderazione di dati idonei a fondare in un soggetto dotato di una specifica diligenza professionale il sospetto circa la possibile provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto dell'operazione.
La casistica riporta alcuni indici di anomalia che attengono alla configurazione oggettiva dell'operazione - come tali di immediata evidenza - in presenza dei quali l'intermediario deve procedere ad ulteriori approfondimenti sulla natura dell'operazione medesima sulla base delle altre informazioni di cui dispone. Operazioni che sono connotate da anomalie oggettive potrebbero quindi risultare giustificate e non sospette se riguardate alla luce delle notizie sul cliente conosciute dall'intermediario.
La casistica fornisce indicazioni esemplificative, emblematiche di forme di anomalia che dovrebbero richiamare l'attenzione degli intermediari, specie se congiuntamente presenti. L'elencazione non deve essere considerata esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.
Ne consegue che gli intermediari, sulla base della propria esperienza, potranno integrare le fattispecie operative qui considerate. Per gli stessi motivi va inoltre tenuto presente che l'assenza degli specifici profili di anomalia riportati non è sufficiente, di per sé, ad escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.
Per tali considerazioni, la casistica non va intesa come un manuale che prevede controlli formalistici, ma come ausilio e stimolo dello spirito di osservazione e del senso critico degli intermediari.
Essa è formulata con riferimento all'ipotesi che l'utente sia cliente dell'intermediario e quindi conosciuto prima ed indipendentemente dall'operazione.
Del tutto diverso deve essere l'approccio rispetto alle operazioni richieste dagli utenti occasionali, per le quali la valutazione - non potendo riferirsi alla capacità economica e all'attività svolta dai richiedenti - si concentra sulla valutazione tecnica delle operazioni stesse nella loro configurazione oggettiva, senza prescindere dall'apprezzamento delle informazioni comunque disponibili sul soggetto.
Nei rapporti con gli utenti occasionali l'intermediario deve assumere un atteggiamento più prudente ed avvertito, che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore a una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti.
Nel caso in cui non si dia corso all'operazione e l'intermediario abbia comunque acquisito significativi elementi di sospetto, deve essere ugualmente considerata l'ipotesi di inoltrare la segnalazione.
1.1 operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere o al rapporto al quale ineriscono, appaiono di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili;
1.2 operazioni della stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio, ricorso a tecniche di frazionamento per eludere l'obbligo di registrazione);
1.3 operazioni effettuate frequentemente a nome di terzi che non compaiono mai di persona - a meno che ciò non derivi da evidenti esigenze operative od organizzative del cliente - specie quando vengano fornite giustificazioni pretestuose e non suscettibili di riscontro (ad esempio, malattia, impegni);
1.4 operazioni ordinate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare volutamente informazioni essenziali, in particolare riguardanti i soggetti interessati all'operazione.
2.1 richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzazione delle disponibilità presso la banca;
2.2 acquisti frequenti e per importi significativi di titoli di Stato, di certificati di deposito o di altri titoli o strumenti finanziari, pagati con denaro contante, soprattutto ove si eviti di utilizzare il conto corrente, se esistente;
2.3 rilevanti prelevamenti o versamenti di contante, privi di apparente giustificazione anche in relazione all'attività del cliente (in particolare, quando le somme versate vengono successivamente trasferite entro un breve intervallo di tempo ovvero con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente);
2.4 utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare bonifici, senza plausibile ragione collegabile alla normale attività del cliente, soprattutto se l'operazione sia effettuata verso l'estero;
2.5 frequenti versamenti di contante effettuati in modo tale che l'importo delle singole operazioni tenda a passare inosservato, mentre quello complessivo risulterebbe significativo o comunque tale da comportare la registrazione dell'operazione (per esempio, versamenti parziali su più conti);
2.6 effettuazione di operazioni, sia versamenti che prelevamenti, regolate per contante, anziché con gli strumenti e i mezzi di pagamento usualmente utilizzati per l'attività economica svolta dal cliente;
2.7 frequenti operazioni di cambio di contante in altre valute per importi significativi, soprattutto se effettuate senza transito per il conto corrente;
2.8 cambi di notevoli quantità di banconote con banconote di taglio diverso richiesti da clientela privata.
3. Indici di anomalia delle operazioni in titoli
3.1 acquisto e/o deposito di titoli per importi significativi, quando ciò non sembra in linea con le condizioni finanziarie del cliente;
3.2 incasso in contante o deposito, anche a garanzia di affidamenti, di titoli di importo consistente, italiani o esteri, soprattutto se a limitata diffusione, quando l'operazione appaia anomala rispetto alle caratteristiche del cliente e non venga fornita plausibile giustificazione della provenienza;
3.3 negoziazione di titoli per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri titoli (azioni, obbligazioni, titoli pubblici, ecc....) senza che l'operazione transiti sul conto corrente di cui si serve il richiedente.
3.1 acquisto e/o deposito di titoli per importi significativi, quando ciò non sembra in linea con le condizioni finanziarie del cliente;
3.2 incasso in contante o deposito, anche a garanzia di affidamenti, di titoli di importo consistente, italiani o esteri, soprattutto se a limitata diffusione, quando l'operazione appaia anomala rispetto alle caratteristiche del cliente e non venga fornita plausibile giustificazione della provenienza;
3.3 negoziazione di titoli per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri titoli (azioni, obbligazioni, titoli pubblici, ecc....) senza che l'operazione transiti sul conto corrente di cui si serve il richiedente.
4.1 trasferimenti, anche elettronici, di ingenti somme di denaro all'estero o dall'estero con ordine di pagamento in contante, soprattutto quando non transitino tramite un conto, o quando le caratteristiche dell'operazione, ivi compreso il paese estero di provenienza o di destinazione delle somme, non siano giustificate dall'attività economica svolta dal cliente o da altre circostanze;
4.2 operazioni con filiali o filiazioni di istituzioni finanziarie insediate in aree geografiche note come zone di traffico di stupefacenti o come "centri off-shore", che non siano giustificate dall'attività economica svolta dal cliente;
4.3 utilizzo di lettere di credito ed altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica svolta dal cliente;
4.4 frequenti richieste di travellers' cheques, titoli o altri strumenti finanziari in valuta straniera, senza plausibili giustificazioni;
4.5 frequenti versamenti di travellers' cheques, di titoli o di altri strumenti finanziari in valuta straniera, soprattutto se provenienti dall'estero, senza plausibili giustificazioni.
5.1 ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle abitudini del cliente;
5.2 rilascio di deleghe ad operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare degli intestatari o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio;
5.3 prestazione di garanzie da parte di terzi non clienti della banca, né altrimenti conosciuti, dei quali non vengono fornite sufficienti indicazioni circa le relazioni con il cliente beneficiario dell'affidamento o le ragioni che giustificano la prestazione di tali garanzie;
5.4 acquisto o vendita di grandi quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente;
5.5 richiesta da parte di un cliente all'intermediario di erogare un finanziamento a un altro soggetto per il quale il cliente stesso fornisca una garanzia reale (ad esempio, immobili o titoli), qualora i rapporti tra detto cliente e l'altro soggetto non appaiano giustificati.
6.1 conti utilizzati non per normali operazioni personali o attinenti l'attività economica, ma per ricevere o versare ingenti somme che - in base agli elementi a disposizione - non trovano giustificazione o attinenza manifesta con l'intestatario del conto e/o la sua attività;
6.2 conti per lungo tempo inattivi o poco movimentati che - senza plausibili giustificazioni - vengono improvvisamente interessati da operazioni di ingente ammontare o che hanno poco tempo prima beneficiato di notevoli e inattesi accreditamenti, specie se dall'estero;
6.3 conti che presentano un ampio saldo attivo, non coerente con il consueto andamento finanziario relativo all'attività del cliente, soprattutto se esso sia trasferito su conti esteri;
6.4 conti che beneficiano di un grande numero di versamenti per importi contenuti senza plausibili giustificazioni;
6.5 conti che denotano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente (ad esempio versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli - specie qualora in essi figurino elementi ricorrenti - da parte di un soggetto che non sia un intermediario finanziario operante nel campo della concessione di finanziamenti);
6.6 configurazione economicamente illogica dei rapporti intrattenuti dal cliente con la banca, ad esempio: numerosi conti aperti presso la medesima banca senza giustificazione; trasferimenti frequenti di importi tra conti diversi o sostanziale pareggio nel brevissimo periodo tra versamenti e prelevamenti in contanti sul medesimo rapporto di conto o di deposito; accettazione consapevole di condizioni e tassi non convenienti e non allineati a quelli di mercato.
7.1 clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione e registrazione, oppure supplementi di istruttoria o verifiche da parte del personale dell'intermediario oppure l'adozione di clausole restrittive della libera circolazione dei titoli (ad esempio, riduzione dell'importo dell'operazione al di sotto di L. 20 milioni per evitare la identificazione o, nel caso di assegni, la clausola di intrasferibilità; accensione di più libretti di deposito al portatore d'importo di poco inferiore a L. 20 milioni);
7.2 clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altre banche, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo ad accedere al credito o ad altri servizi bancari;
7.3 clienti in situazione di difficoltà economica che provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni con versamenti inattesi di ingente ammontare, senza apparente giustificazione e senza precisare l'origine dei fondi;
7.4 clienti che evitano contatti diretti con il personale della banca, rilasciando procura in modo frequente e ingiustificato a favore di terzi o effettuando frequentemente versamenti in contante di ammontare rilevante tramite cassa continua o analoghi dispositivi;
7.5 clienti che, senza giustificazione, detengono numerosi conti ed effettuano transazioni di ingente ammontare in contante su ciascuno di essi ovvero che risultano avere conti aperti con molte istituzioni finanziarie nella stessa zona senza logica giustificazione;
7.6 clienti che si rivolgono - senza fornire plausibili giustificazioni - ad uno sportello bancario lontano dalla zona nella quale risiedono e svolgono la loro attività;
7.7 clienti che insistono per mantenere conti che appaiono gestiti per conto di terzi (conti fiduciari), (ad esempio conti che presentano movimentazioni non collegate all'attività svolta dall'intestatario del conto o di ammontare non correlato al suo volume di affari; ovvero conti intestati ad amministratori, dipendenti o clienti, utilizzati da imprese o enti per effettuare versamenti o prelevamenti in contanti o attraverso altri strumenti finanziari).
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 3 della legge 197/91, l'analisi oggettiva delle operazioni, come detto, deve essere posta in relazione con le caratteristiche soggettive del cliente, concernenti la capacità economica e l'attività svolta. In questo modo è possibile verificare la coerenza delle operazioni effettuate con il profilo economico-finanziario del richiedente.
Un'approfondita conoscenza del cliente costituisce un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione ai fini antiriciclaggio.
Si tratta di una esigenza che è legata alla ordinaria attività svolta dagli intermediari per la valutazione complessiva delle potenzialità economiche del cliente ai fini della stima del grado di rischio e delle possibilità di sviluppo del rapporto. Gli intermediari devono valorizzare la propria attitudine professionale per approfondire la conoscenza delle motivazioni che inducono gli operatori a instaurare la relazione d'affari.
Questo approccio è coerente con l'evolversi della funzione di intermediazione, che si caratterizza sempre più come offerta alla clientela non di una pluralità atomizzata di operazioni, ma di un complesso integrato di servizi finanziari, che rende conveniente ad entrambe le parti l'instaurazione di un rapporto stabile.
Da parte delle banche, in particolare, va assecondata ed anzi stimolata la moderna tendenza a privilegiare l'utilizzo del conto corrente come rapporto-base sul quale transitano le operazioni relative agli altri servizi di intermediazione resi alla clientela. In ogni caso, ove il rapporto di conto corrente esista, esso deve registrare tendenzialmente tutte le operazioni del cliente con la banca (ad esempio, il versamento di assegni o contante per l'acquisto di titoli).
Non costituisce ostacolo alla individuazione dell'operazione sospetta il crescente ricorso alla tecnica del trasferimento elettronico dei fondi, in quanto l'assenza del contatto personale non preclude la conoscenza del profilo tecnico del cliente. Va ricordato che l'art. 3 si applica a qualunque tipo di operazione e a tutti gli uffici e le dipendenze degli intermediari, anche a quelli che effettuano operazioni non per cassa.
La rilevazione e l'organizzazione accentrata dei dati relativi ai rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico-finanziario.
Oggetto di rilevazione dovranno essere tutte le informazioni raccolte in ordine all'attività svolta dall'utente, al contesto economico in cui si colloca, al suo fabbisogno di servizi finanziari, all'eventuale esistenza di rapporti con altri intermediari. In questo campo andrà in particolare valorizzata l'esperienza acquisita nello svolgimento delle funzioni di marketing.
La quantità e la qualità delle informazioni relative al cliente andranno correlate all'attività svolta dallo stesso; un livello di base è senz'altro rappresentato dai dati identificativi-anagrafici che l'utente è tenuto a dichiarare in applicazione di specifiche disposizioni, tra cui l'art. 2 della legge 197/91. Lo stesso articolo prevede altresì la tenuta di un archivio informatico delle operazioni superiori a L. 20 milioni. Su tale livello di base si innesteranno, a seconda della complessità e dell'articolazione operativa dei soggetti, ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
Il quadro conoscitivo - nella stessa logica che presiede alla predisposizione dello schedario generale dei rischi da parte delle banche - andrà costantemente aggiornato con le evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere e con le informazioni provenienti dai vari punti della struttura operativa dell'intermediario e da eventuali altri soggetti ad esso collegati, segnatamente quelle raccolte nell'ambito dell'istruttoria dei fidi.
L'acquisizione di una compiuta conoscenza dell'utente deve essere conseguita in ogni caso, anche se si tratta di un soggetto non affidato dall'intermediario. Nel caso di clienti che risultano svolgere attività finanziaria andrà verificata l'iscrizione negli albi previsti dalla legge per i vari settori di operatività.
L'estensione su scala internazionale del fenomeno del riciclaggio comporta che anche le filiali e le filiazioni all'estero, assoggettate alla normativa del Paese di insediamento, debbano collaborare alla formazione dello specifico patrimonio informativo relativo ai soggetti che sono in relazioni d'affari con l'intermediario.
Nell'organizzare le proprie evidenze sulla clientela gli intermediari dovranno tenere conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro o con altri soggetti.
A tal fine andranno presi in considerazione non solo i rapporti riconducibili a strutture di gruppo intese in senso giuridico, ma anche tutte le relazioni finanziarie, commerciali o di altra natura che, di fatto, sono intrattenute dall'utente e che possono essere rilevanti per la sua operatività con l'intermediario: le evidenze su tali profili consentiranno di inquadrare meglio operazioni che ricevono giustificazione soltanto se riguardate in un'ottica di collegamento.
Una funzione fondamentale sul piano informativo riveste per le banche il rapporto di conto corrente, nel quale confluiscono normalmente le movimentazioni finanziarie connesse ai molteplici rapporti con la clientela.
La gestione accentrata delle evidenze integrate provenienti da tutti i settori operativi - ivi comprese, come detto, le dipendenze all'estero - consentirebbe di soddisfare con un unico strumento sia le tradizionali esigenze di cautela e di contenimento dei rischi verso la clientela affidata, sia quelle sempre più avvertite di sviluppo dell'attività e di marketing, sia infine quelle connesse ad un ordinato e corretto svolgimento dell'attività, tra cui si collocano i compiti di contrasto al riciclaggio.
Per adempiere efficacemente ai loro compiti, gli intermediari devono dotarsi di assetti organizzativi coesi e fortemente strutturati, nel cui ambito viene ad assumere, in prospettiva, massima rilevanza il sistema informativo, anche a supporto di efficaci controlli interni di tipo automatizzato.
Nella tenuta e nell'aggiornamento delle evidenze sulla clientela gli intermediari devono tendere ad applicare sistemi informatici. Essi aumentano la rapidità di consultazione e di aggiornamento degli archivi, consentono una più efficace evidenziazione dei collegamenti che intercorrono tra i vari utenti, rendono più agevole l'integrazione dei flussi informativi provenienti dalle varie dipendenze dell'intermediario, nonché l'accesso delle stesse ai dati aziendali globali.
Le evidenze accentrate consentono di individuare il profilo economico-finanziario del cliente e quindi di determinare una fascia di operatività normale che ne è l'espressione, con riguardo a parametri sia quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia qualitativi, come le tipologie e le condizioni di utilizzazione dei servizi bancari e finanziari.
Gli intermediari dovranno verificare la compatibilità tra le singole operazioni e il profilo economico-finanziario del cliente, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla sua fascia di operatività normale. Ove lo scostamento sia privo di giustificazioni, gli operatori attiveranno la procedura ai fini di un'eventuale segnalazione.
L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento ad operazioni prive di importo, come ad empio l'apertura di una cassetta di sicurezza. tuttavia, per le operazioni che comportano movimenti finanziari, l'individuazione di una soglia minima di attenzione sembra corrispondere a criteri di funzionalità, di economicità e di efficacia.
è opportuno che gli intermediari soffermino in modo particolare l'attenzione sulle operazioni di importo superiore a L. 20 milioni, o che comunque comportano movimentazione di contante per oltre L. 10 milioni.
La prima soglia coincide con quella posta dalla legge a base degli obblighi di identificazione, di registrazione e di trattamento informatico delle relative evidenze. Per le movimentazioni di contante è giustificata una soglia inferiore, la quale coincide con quella fissata dall'Accordo Interbancario come presupposto per l'identificazione degli utenti.
Specifico rilievo è attribuito ai prelevamenti in contante per importi consistenti, in relazione ai quali è opportuno che gli intermediari cerchino di acquisire informazioni dai clienti circa la destinazione finale delle somme prelevate.
Rientra nell'autonomia decisionale degli intermediari utilizzare anche programmi per una selezione automatica delle operazioni in base a quei profili di anomalia che siano suscettibili di trattamento informatico. Tali sistemi possono svolgere un ruolo di mero supporto e non esimono comunque gli operatori dall'effettuare la valutazione sulla coerenza del comportamento dell'utente rispetto al suo profilo economico-finanziario, e ciò, ovviamente, anche per tutte quelle operazioni che non vengano evidenziate dalle procedure informatiche.
4. Le procedure di segnalazione
La legge individua per gli intermediari di maggiori dimensioni due livelli di analisi dell'operazione ai fini dell'eventuale segnalazione: il primo è individuato nel responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo; il secondo nel titolare dell'attività o nel legale rappresentante o in un suo delegato. Per gli operatori minori è prevista una procedura semplificata nella quale è il legale rappresentante (o un suo delegato) a valutare l'operazione per la segnalazione al Questore.
Gli intermediari devono definire una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette; essa dovrà essere formalizzata nella normativa interna allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura.
Il percorso disegnato potrà prevedere momenti di verifica e di controllo, eventualmente con l'ausilio di funzioni di supporto e di consulenza interna che garantiscano l'attuazione della normativa in tutti i casi realmente significativi, senza che da ciò derivi pregiudizio per la riservatezza e l'efficienza della procedura.
L'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su base documentale, anche nei casi in cui si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione. Ciò è importante per agevolare sia i controlli interni sia gli accertamenti degli organi investigativi e per una corretta delimitazione delle responsabilità dei soggetti che partecipano al processo di valutazione.
Compete agli intermediari la individuazione delle soluzioni procedurali più idonee nel quadro del proprio assetto organizzativo.
Ferma restando la riservatezza delle segnalazioni, l'art. 3 della L. 197/91 non sembra precludere agli intermediari organizzati in forma di gruppo l'adozione di procedure unitarie e di forme di collaborazione operativa che utilizzino le informazioni disponibili presso l'intero raggruppamento.
In ogni caso, esigenze di riservatezza consigliano l'adozione di percorsi semplificati, senza necessariamente coinvolgere tutti i livelli della linea gerarchica, coerentemente con la previsione della legge che individua puntualmente i destinatali dell'obbligo di segnalazione.
Per conseguire i cennati obiettivi potrebbe riuscire utile l'adozione da parte degli intermediari di una apposita modulistica standardizzata, del tipo di quella che si allega a titolo esemplificativo, la quale potrebbe agevolare la materiale redazione della segnalazione e le relative comunicazioni all'interno e all'esterno dell'azienda. L'inoltro formale della segnalazione potrebbe, ove necessario, essere accompagnato da un colloquio con l'Autorità destinataria della segnalazione medesima, al fine di fornire chiarimenti.
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